Sez. 2, Sentenza n. 3546 del 13/06/1984 (Rv. 435551 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL PRELIMINARE - ACCOGLIBILITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DEL PRELIMINARE - ACCOGLIBILITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*
In relazione ad immobile oggetto di un preliminare di vendita, la sua sottoposizione a procedura espropriativa da parte della P.a., in Mancanza del provvedimento ablativo non comporta preclusione all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica del detto preliminare (art. 2932 cod. civ.), sempreché l'occupazione del bene con la definitiva ed irreversibile esecuzione della costruzione dell'opera pubblica non abbia determinato l'acquisto della relativa proprietà a favore dell'amministrazione stessa. (V 4767/83, mass n 429653; (V 1754/83, mass n 426597; (V 915/83, mass n 425676).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)