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Sez. 3, Sentenza n. 915 del 02/02/1983 (Rv. 425676 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - ACCOGLIBILITÀ - LIMITI - ALIENAZIONE A TERZI DEL BENE OGGETTO DEL COMPROMESSO - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA IN EPOCA ANTERIORE ALLA VENDITA - PREVALENZA DELLA DOMANDA SULLA VENDITA.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425676-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - ACCOGLIBILITÀ - LIMITI - ALIENAZIONE A TERZI DEL BENE OGGETTO DEL COMPROMESSO - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA IN EPOCA ANTERIORE ALLA VENDITA - PREVALENZA DELLA DOMANDA SULLA VENDITA.*

L'art. 2932 cod. civ. consente al giudice di emanare una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso soltanto "qualora sia possibile" e così la relativa domanda di esecuzione specifica trova limite nell'alienazione a terzi del bene promesso, salvo che tale domanda sia trascritta anteriormente alla detta vendita, atteso che i suoi effetti prevalgono su quelli degli Atti di disposizione del proprietario trascritti successivamente e viene di conseguenza meno l'impossibilità giuridica derivante dall'alienazione a terzi del bene medesimo. (V 3430/71, mass n 355010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 2, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)