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Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 13/07/1983 (Rv. 429653 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429653-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*

Nell'ipotesi di illegittima occupazione di un fondo di proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, divenuta definitiva ed irreversibile per effetto della destinazione del bene alla costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo conseguente a tale destinazione comporta da un lato l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, e dall'altro costituisce un illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi prima indicati, la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, e con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto dopo l'indicato momento, deve ritenersi privo di Rilevanza sia ai fini dell'assetto proprietario che a quelli della responsabilità da illecito. (V 3674/82, mass n 421646; (V 2644/81, mass n 413425; (V 3243/79, mass n 399612; (Conf 1754/83, mass n 426597; (Conf 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)