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Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 26/06/1976 (Rv. 381191 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE - MANCATA E OMESSA - O CONTESTATA - GIUDIZIO DI COGNIZIONE SULL'ESISTENZA DEL CREDITO PIGNORATO - NATURA INCIDENTALE ED AUTONOMA - POTERI DEL GIUDICE IN SEDE DI COGNIZIONE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - INESISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RAPPORTI COL GIUDIZIO DI COGNIZIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381191-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE - MANCATA E OMESSA - O CONTESTATA - GIUDIZIO DI COGNIZIONE SULL'ESISTENZA DEL CREDITO PIGNORATO - NATURA INCIDENTALE ED AUTONOMA - POTERI DEL GIUDICE IN SEDE DI COGNIZIONE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - INESISTENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - RAPPORTI COL GIUDIZIO DI COGNIZIONE.*

Nel pignoramento di crediti verso terzi, quando manca o viene contestata la dichiarazione del terzo, si instaura fra i tre soggetti interessati (creditore, debitore e terzo) un vero e proprio giudizio di cognizione avente per oggetto l'esistenza del credito pignorato e, cioe l'accertamento dell'Obbligo del terzo verso il debitore: tale giudizio, che sorge incidentalmente nel corso del processo di esecuzione, e autonomo rispetto al procedimento esecutivo. Pertanto, il tribunale, chiamato ratione valoris a provvedere in Sede di cognizione sulla controversia relativa al credito del debitore verso il terzo, non ha alcun potere in ordine al procedimento esecutivo e non puo interferire sulla potesta, propria ed esclusiva del giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'Estinzione del procedimento esecutivo. Qualora tale provvedimento venga emanato, il giudice del giudizio incidentale di cognizione ne prendera atto e potra adottare i provvedimenti conseguenti alla situazione venutasi a determinare nei rapporti fra le parti; ma, in Mancanza di esso, il giudizio di cognizione deve essere regolarmente definito, senza che su di esso possano influire le vicende del processo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)