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Sez. 2, Sentenza n. 255 del 25/01/1973 (Rv. 362100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA DENUNZIATA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

L'aggravamento dell'invalidita psico-fisica sopravvenuto nel corso del giudizio per la naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunziate all' INPS deve essere preso in esame dal giudice e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione; pertanto, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggi 17465 limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso, anziche dalla data di presentazione della domanda. (Conf 555/72, mass n 356569).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)