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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4480 del 21/02/2013 (Rv. 625564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Presupposto - Erogabilità del trattamento pensionistico - Cessazione del relativo rapporto di lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 2013-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In materia di cumulo tra pensione di anzianità (o di vecchiaia) e reddito da lavoro dipendente costituisce presupposto indefettibile per beneficiare del suddetto regime, ove consentito, che la prestazione pensionistica possa essere erogata e, dunque, che il rapporto di lavoro da cui deriva sia cessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)