Sez. 3, Sentenza n. 20763 del 28/09/2009 (Rv. 609355 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali - Art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989 - Ordinazione fatta a terzi - Successiva regolarizzazione nel termine di trenta giorni - Natura - Finalità - Omissione - Conseguenze - Valido rapporto obbligatorio - Esistenza - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
La norma dell'art. 23, comma 3, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e nell'art. 191, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)