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Sez. 2, Sentenza n. 3843 del 01/04/1995 (Rv. 491587 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | I.V.A. - Obbligo di rimborso - Sussistenza - Condizioni - Condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio oltre I.V.A. - Omesso accertamento circa la possibilità di detrazione dell'imposta - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491587-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

L'I.V.A. è ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest'ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione. Pertanto, va cassata la sentenza che abbia condannato il soccombente al pagamento delle spese di giudizio, oltre I.V.A., senza compiere alcun accertamento circa la possibilità della parte vittoriosa di detrarre l'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)