Sez. 1, Sentenza n. 5027 del 29/05/1990 (Rv. 467454 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - IVA - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RILASCIO DI FATTURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - IVA - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RILASCIO DI FATTURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La parte vittoriosa nel giudizio la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'IVA versata al difensore - quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta - non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che, non si verte in tema di cessione di beni o prestazione di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo. (V 4720/88, mass n 459571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)