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Sez. 1, Sentenza n. 4720 del 21/07/1988 (Rv. 459571 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459571-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE - INCLUSIONE - LIMITI.*

La condanna della parte soccombente a rimborsare all'altra le spese del processo comprende il rimborso dell'IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione, e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione, restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa. (Conf 2940/84, mass n 434022; Conf 3544/82, mass n 421526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)