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Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 10/06/1981 (Rv. 414395 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414395-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo civile, a norma degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, postula l'esistenza di un rapporto di pregiudizialita giuridica e di dipendenza tra il giudizio civile da sospendere e quello penale da definire, nel senso che il primo abbia come necessari antecedenti logico-giuridici, in tutto o in parte, le medesime circostanze di fatto che il giudice penale e tenuto ad accertare con efficacia di giudicato ai fini della cognizione del reato e che, per il principio dell'unita della giurisdizione, non potrebbero essere diversamente valutate dal giudice civile. L'accertamento del suindicato rapporto, implicando la soluzione di una questione di fatto, e riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da congrua e logica motivazione. (V 5853/79, mass n 402515; (V 3718/77, mass n 387373).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)