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Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 11/08/1977 (Rv. 387373 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONSEGUENTE AL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - PRESUPPOSTI - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387373-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONSEGUENTE AL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - PRESUPPOSTI - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione del giudizio civile fino alla conclusione del procedimento penale postula, oltre alla prova che l'Azione penale sia stata effettivamente promossa, anche che fra il procedimento penale ed il giudizio civile sussista un rapporto di pregiudizialita, nel senso che la decisione della controversia civile abbia come propri presupposti logico-giuridici, in tutto o in parte, le medesime circostanze di fatto che il giudice penale e tenuto ad accertare, con efficacia di giudicato, per la loro diretta e necessaria incidenza sulla cognizione del reato. L'accertamento del detto rapporto di pregiudizialita, involgendo un'indagine su elementi di fatto, e rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al Sindacato di legittimita, sempre che sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)