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Sez. 3, Sentenza n. 5853 del 12/11/1979 (Rv. 402515 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402515-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE.*

Ai fini della sospensione del processo civile, a norma degli art 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, e necessario che per il fatto denunziato sia iniziata l'Azione penale e sussista un rapporto di pregiudizialita tra l'accertamento del reato e il giudizio civile. La valutazione di tali condizioni e demandata al giudice civile, che deve preliminarmente accertare la sussistenza dell'inizio dell'Azione penale, il quale avviene quando il giudice penale sia stato investito dal PM, mediante richiesta di istruzione formale o di citazione per il giudizio, ovvero quando, trattandosi di reato di Competenza del pretore, sia stato emesso il decreto di citazione per il giudizio o il decreto penale di condanna. (Conf 4371/76, mass n 383081; (Conf 641/75, mass n 373966; (Conf 2784/72, mass n 360476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)