Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 19/03/1992 (Rv. 476361 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Prove tecnico-scientifiche espletate e storiche raccolte - Risultanze - Idoneità alla formazione del convincimento del giudice - Ulteriori indagini indicate dalla scienza per il raggiungimento della certezza assoluta - Ammissione - Obbligo - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice che, sulla base delle convergenti risultanze delle prove tecnico-scientifiche espletate e di quelle storiche raccolte, abbia raggiunto il fondato convincimento circa la verità della paternità reclamata, non è tenuto ad ammettere tutte le altre indagini indicate dalla scienza fino al raggiungimento della certezza assoluta, restando superato l'eventuale margine di incertezza che residua alle prove scientifiche assunte dalla forza persuasiva delle prove storiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)