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Sez. 1, Sentenza n. 168 del 28/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158162 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - PER MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - DIFENSORE ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO APPELLANTE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158162-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - PER MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - DIFENSORE ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO APPELLANTE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di rito, nella parte in cui stabilisce che i motivi di ricorso per Cassazione, non contestuali alla dichiarazione, devono essere sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte, sotto il profilo che la citata disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con l'imputato appellante e limiterebbe il diritto di difesa, privando il ricorrente della possibilità di censurare la motivazione della sentenza, al momento della dichiarazione di gravame dallo stesso non conosciuta. (V mass n 150028; (V mass n 147078).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)