Sez. L, Sentenza n. 1935 del 17/05/1975 (Rv. 375633 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ANNULLABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ANNULLABILITA.*
L'invalidita stabilita dall'art 2113 primo comma cod civ, per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro subordinato derivanti da Disposizioni inderogabili di legge, costituisce un'ipotesi non di nullita, ma di annullabilita di detti Atti negoziali, condizionata all'Esercizio della facolta di impugnazione nel termine perentorio di cui al secondo comma del citato art 2113 cod civ. (Conf 1469/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)