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Sez. L, Sentenza n. 1935 del 17/05/1975 (Rv. 375633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ANNULLABILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - EFFETTI - ANNULLABILITA.*

L'invalidita stabilita dall'art 2113 primo comma cod civ, per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro subordinato derivanti da Disposizioni inderogabili di legge, costituisce un'ipotesi non di nullita, ma di annullabilita di detti Atti negoziali, condizionata all'Esercizio della facolta di impugnazione nel termine perentorio di cui al secondo comma del citato art 2113 cod civ. (Conf 1469/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)