Sez. L, Sentenza n. 181 del 14/01/1978 (Rv. 389469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INVALIDITA - NATURA - IMPUGNAZIONE IN TERMINI - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INVALIDITA - NATURA - IMPUGNAZIONE IN TERMINI - NECESSITA.*
L'invalidita stabilita dall'art 2113, primo comma, cod civ, per le rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da Disposizioni inderogabili di legge, costituisce un'ipotesi non di nullita, ma di annullabilita dei detti Atti negoziali, condizionata all'Esercizio della facolta d'impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso art 2113. (Conf 1935/75, mass n 375633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)