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Sez. L, Sentenza n. 150 del 08/01/1980 (Rv. 403541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - CONDIZIONI.*

L'invalidita stabilita dall'art 2113 cod civ per le rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da Disposizioni inderogabili di legge, costituisce una ipotesi non di nullita, ma di annullabilita dei predetti Atti negoziali, condizionata dall'Esercizio della facolta d'impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso art 2113. (Conf 181/78, mass n 389469; (Conf 1935/75, mass n 375633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)