Sez. L, Sentenza n. 15591 del 06/11/2002 (Rv. 558290 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Transazione - Forma scritta "ad probationem" - Divieto di prova testimoniale - Transazione invocata come fatto storico incidente sulla decisione della controversia - Applicabilità del divieto della prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE
Le limitazioni stabilite dalla legge in materia di prova testimoniale sull'esistenza di un negozio giuridico per il quale è richiesto l'atto scritto "ad probationem" operano solo quando il negozio è invocato come fonte di diritti e di obblighi dei quali si chieda l'adempimento, non quando è invocato come mero fatto storico influente sulla decisione della controversia. Pertanto, nel giudizio instaurato da un lavoratore subordinato, allo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle dimissioni dal rapporto di lavoro e la reintegrazione nel posto di lavoro, sul presupposto che le dimissioni sono state da lui rassegnate a seguito di un accordo transattivo con il datore di lavoro, da lui stipulato in quanto indottovi dalla minaccia da parte di quest'ultimo di far valere un diritto, per conseguire vantaggi ingiusti, detto accordo può essere provato per testi, essendo altresì irrilevante che sia stato concluso, per il datore di lavoro, da un soggetto da questo incaricato in modo informale, qualora, come nella specie, non sia stato chiesto l'adempimento dell'accordo, in quanto invocato come fatto idoneo a coartare la volontà del lavoratore e non nella sua valenza negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)