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Sez. 3, Sentenza n. 1642 del 14/02/2000 (Rv. 533856 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Transazione - Invocata quale atto in senso stretto ai fini dell'interruzione della prescrizione - Prova per testi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533856-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE

È ammissibile la prova testimoniale del contratto di transazione quando lo stesso non è invocato tra le parti quale fonte di reciproci diritti ed obblighi ma quale atto in senso stretto consistente nel riconoscimento dell'altrui diritto e produttivo di effetti interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 2944 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)