Sez. 3, Sentenza n. 1642 del 14/02/2000 (Rv. 533856 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Transazione - Invocata quale atto in senso stretto ai fini dell'interruzione della prescrizione - Prova per testi - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE
È ammissibile la prova testimoniale del contratto di transazione quando lo stesso non è invocato tra le parti quale fonte di reciproci diritti ed obblighi ma quale atto in senso stretto consistente nel riconoscimento dell'altrui diritto e produttivo di effetti interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 2944 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)