diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4722 del 29/08/1979 (Rv. 401285 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DECADENZA - PRESUPPOSTI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - VALORE.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401285-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DECADENZA - PRESUPPOSTI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - VALORE.*

Nel processo del lavoro l'art 436 cod proc civ collega la sanzione di decadenza dell'appello incidentale solo all'omesso deposito in cancelleria della memoria di Costituzione dell'appellato, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre configura la notificazione dell'atto di appello alla controparte come un Onere imposto all'impugnante incidentale per la realizzazione del diverso effetto processuale dell'instaurazione del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)