Sez. L, Sentenza n. 1029 del 07/02/1983 (Rv. 425796 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - FUNZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE RELATIVO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - FUNZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE RELATIVO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la proposizione dell'appello tanto principale che incidentale si perfeziona col deposito nella cancelleria del giudice della impugnazione dell'atto che contiene il gravame, mentre la successiva notifica dell'atto di impugnazione è preordinata solo alla regolare instaurazione del contraddittorio. Pertanto, ove siano stati osservati i termini per il deposito dell'atto di appello, l'inosservanza del termine per la notificazione dell'atto stesso comporta per il giudice l'Obbligo di assegnare il termine previsto dalla legge per la notifica dell'atto di impugnazione, ma non ne determina l'inammissibilità. (V 4193/80, mass n 408065; (V 5054/79, mass n 401703; (V 4722/79, mass n 401285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)