diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8707 del 04/10/1996 (Rv. 499933 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Termine per la notifica della memoria contenente l'appello incidentale - Natura - Inosservanza - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fissazione di un nuovo termine perentorio da parte del giudice - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499933-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire un'interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente, come recentemente enunciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Ne consegue che in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)