diritto.io

Sulle Opere Pie

Testo vigente

Art. 25

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.34

2. Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

3. Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia.

Art. 26

1. Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullita', all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.8

2. Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.34

Art. 27

1. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.34

2. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28

1. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

2. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

3. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.

Art. 29

1. Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

3. La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia.34

Art. 30

1. Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.34

2. Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.

3. Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilita' di cui al comma precedente:

  1. a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

  2. b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

  3. c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorche' le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

4. Alla stessa responsabilita' soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e cio' senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

5. Le cause di responsabilita' di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.10

Art. 31

1. Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.34

2. Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.34

3. Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso.34

4. A parita' di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che gia' prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di eta' prescritti dal bando.

5. In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate.34

Art. 32

Il Governo del Re curera' che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carita' e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della meta' piu' uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;34

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la puo' promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o piu' amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di piu' impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovra', oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sara' designato negli statuti. Questi partecipera' con gli amministratori alla responsabilita' degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33

1. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':

  1. a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

  2. b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

  3. c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34

1. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali e' richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

2. Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

Della tutela.

Art. 35

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.34

Art. 36

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

  1. a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se' stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di piu' di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

  2. b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

  3. c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

  4. d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

  5. e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

  6. f) i regolamenti interni di amministrazione.

2. Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.34

Art. 37

1. Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sara' per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38

1. IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.

  1. 19) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 36 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.34

Art. 39

1. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

  1. 1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge:

  2. 2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e piu' specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;

  3. 3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.34

Art. 40

1. La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41

1. Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42

1. Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.34

Art. 43

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 284134

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44

1. Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni cosi' nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

2. In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 45

1. Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che credera' necessarie.