Sez. L, Sentenza n. 3257 del 27/05/1982 (Rv. 421218 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile, come tale, in Sede di legittimità. (Conf 3437/80, mass n 407273; (Conf 3142/74, mass n 371626).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)