Sez. L, Sentenza n. 4759 del 01/09/1982 (Rv. 422728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi e degli accordi postcorporativi, aventi natura di contratti di diritto privato, è riservata al giudice del merito e non può essere sindacata in Sede di legittimità se non per violazione delle norme di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto conforme alle regole di ermeneutica contrattuale l'interpretazione da parte dei giudici del merito dell'art. 4 dell'accordo nazionale 7 agosto 1965 e successive modificazioni, per i dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, nel senso che il trattamento economico ivi previsto - e cioè l'attribuzione della classe economica immediatamente superiore agli agenti con qualifica di controllore, capolinea, guidatore scelto, autista di linea, guidatore di filobus e bigliettaio scelto - è condizionato all'effettiva prestazione del servizio in vettura, con la conseguenza che ove questo cessi per adibizione dell'agente a diverse mansioni, anche se tale variazione sia giustificata da ragioni di salute, all'agente stesso torna a competere il trattamento economico della categoria e classe di inquadramento, venendo meno il diritto all'incremento retributivo corrisposto con il suddetto sistema di riferimento alla classe superiore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 07/08/1965 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)