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Sez. U, Sentenza n. 89 del 07/03/2001 (Rv. 544475 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Portata - Applicabilità della norma - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544475-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La disposizione dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 - la quale stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione del diritto del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come nel caso di una promozione o di un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)