Sez. U, Ordinanza n. 14766 del 17/10/2002 (Rv. 557960 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'intero arco temporale nel quale si producono gli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il lavoratore dipendente da una ASL chiedeva la regolarizzazione della propria posizione assicurativa per il periodo dal 1991 al 1996, precedente alla data del 30 giugno 1998, posta dalla norma transitoria come data iniziale per individuare la devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)