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Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 03/06/1976 (Rv. 380806 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DERIVATI DA IMMOBILE LOCATO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE - OMISSIONE - RESPONSABILITA PER I DANNI CONSEGUENTI - DEL CONDUTTORE EX ART 2051 E DEL LOCATORE EX ART 2043 COD CIV - CONDIZIONI - DIFFERENZE QUANTO ALL'ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380806-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DERIVATI DA IMMOBILE LOCATO - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE - OMISSIONE - RESPONSABILITA PER I DANNI CONSEGUENTI - DEL CONDUTTORE EX ART 2051 E DEL LOCATORE EX ART 2043 COD CIV - CONDIZIONI - DIFFERENZE QUANTO ALL'ONERE PROBATORIO.*

La locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile locato, con la conseguenza che una responsabilita per i danni derivati da tale immobile e, ipotizzabile, a norma dell'art 2051 cod civ soltanto a carico del conduttore e non anche del locatore. Questo principio vale anche nel caso in cui i danni derivino dal mancato compimento delle riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, poste, a norma dell'art 1576 cod civ, a carico del locatore, in quanto il conduttore non perde la vigilanza ed il controllo delle parti dell'immobile abbisognevole di tali riparazioni. Egli, e, quindi, responsabile, verso i terzi, pure dei suddetti danni, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del locatore. Tuttavia, anche quest'ultimo, diventa, a sua volta, responsabile per gli stessi danni nei confronti dei terzi danneggiati a titolo di concorso con il conduttore in base, pero, alla diversa disposizione dell'art 2043 cod civ - con il conseguente Onere probatorio a carico del danneggiato - qualora, avvertito dal conduttore o, comunque, consapevole della necessita di riparazioni, abbia trascurato di provvedervi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)