Sez. 2, Sentenza n. 4068 del 18/06/1986 (Rv. 446878 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA CASA LOCATA - IN GENERE - OMESSA EFFETTUAZIONE DI RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA CASA LOCATA - IN GENERE - OMESSA EFFETTUAZIONE DI RIPARAZIONI ECCEDENTI LA PICCOLA MANUTENZIONE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI - SUSSISTENZA.*
Il conduttore di un immobile urbano, in quanto tenuto alla custodia e quindi alla vigilanza ed al controllo di tutte le parti dello immobile è responsabile nei confronti dei terzi (salvo il diritto di rivalsa verso il locatore) del danno da esso prodotto, anche se derivante dalla omessa esecuzione di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione poste a carico del locatore (nella specie per infiltrazione di acqua derivanti dalla rottura di un tubo all'interno di una parete). (V 1589/85, mass n 439574; (V 5868/84, mass n 437540; (V 3063/84, mass n 435109; (V 1868/83, mass n 426712; (Conf 1992/76, mass n 380806; (Conf 221/76, mass n 378881).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)