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Sez. 1, Ordinanza n. 722 del 05/03/1979 Cc. (dep. 04/04/1979) Rv. 141694 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEI RISULTATI POSITIVI DELL'OPERA DI RIEDUCAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DELL'ATTIVITA DA SVOLGERE ALL'ESTERNO.*
Stato
decisa il 1979-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141694-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTA - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEI RISULTATI POSITIVI DELL'OPERA DI RIEDUCAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DELL'ATTIVITA DA SVOLGERE ALL'ESTERNO.*

Il regime di semiliberta, consistente nella concessione al condannato o all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita lavorative o istruttive, e disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento penitenziario ed al fine di favorire il graduale inserimento di tale soggetto nella societa. Ne deriva che l'applicazione della misura in parola presuppone una duplice indagine, una di natura soggettiva, volta a stabilire - attraverso una valutazione globale del comportamento del detenuto - se l'opera di rieducazione abbia conseguito risultati positivi ed un'altra di carattere oggettivo, intesa ad individuare il tipo di attivita da svolgere all'esterno dell'istituto penitenziario in relazione al fine della risocializzazione del soggetto.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)