Sez. 3, Sentenza n. 42002 del 17/07/2014 Ud. (dep. 09/10/2014) Rv. 261386 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Imputato che abbia nominato un difensore di fiducia - Citazione, in primo grado presso il domicilio dell'imputato e non a mani del difensore, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Citazione a mani del difensore per il giudizio d'appello - Rinnovazione al domicilio dichiarato prima della eventuale declaratoria di contumacia - Necessità - Insussistenza - "Ratio".
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE
Non è nulla la notifica del decreto di citazione in secondo grado effettuata a mani del difensore di fiducia (che non abbia dichiarato di non accettarla), qualora in precedenza la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, nonostante l'intervenuta nomina del difensore di fiducia tale da legittimare il ricorso alle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., sia stata effettuata presso il domicilio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non può costituirsi da parte dell'imputato alcun legittimo affidamento alla prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate, allorquando ciò si traduca nella lesione di un interesse di rango costituzionale quale è quello alla ragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)