Sez. 3, Sentenza n. 43952 del 27/09/2007 Ud. (dep. 27/11/2007) Rv. 238293 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Imputato che abbia nominato un difensore di fiducia - Citazione, ciononostante, in primo grado presso il domicilio dichiarato e non a mani del difensore, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Citazione a mani del difensore per il giudizio d'appello - Rinnovazione al domicilio dichiarato, prima della eventuale declaratoria di contumacia - Necessità - Sussistenza.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE
Qualora, nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. (e cioè a mani del difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato, così da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuato nello stesso modo, il giudice d'appello il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado è stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e deve quindi disporre, a pena di nullità, prima dell'eventuale dichiarazione di contumacia, che la notifica venga rinnovata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)