diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12950 del 28/10/2014 Ud. (dep. 26/03/2015) Rv. 262990 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Imputato che abbia nominato un difensore di fiducia - Citazione, in primo grado presso il domicilio dell'imputato e non a mani del difensore, ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Citazione a mani del difensore per il giudizio d'appello - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262990-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

In tema di notificazioni, è valida la notifica del decreto di citazione in secondo grado effettuata presso il difensore di fiducia, qualora gli atti precedenti, per motivi diversi dalla mancata accettazione da parte del difensore o dalla esistenza di una espressa elezione di domicilio, siano stati notificati presso il domicilio dell'imputato anziché nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la prosecuzione delle forme di notificazione inizialmente adottate non può ingenerare legittimo affidamento allorquando ciò si traduca nella lesione dell'interesse costituzionale alla ragionevole durata del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)