Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 30/10/2007 (Rv. 600385 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Richiesta del danneggiato all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Forma - Atti equipollenti a quello previsto dalla norma predetta - Ammissibilità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o sia stata pagata una provvisoriale), purchè risulti che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. (Nella specie la S.C., rigettando il relativo motivo, ha ritenuto proponibile la domanda di risarcimento sulla base della corrispondenza intercorsa tra il conducente e il proprietario di uno degli automezzi coinvolti nel sinistro e la società assicuratrice di tale veicolo, corrispondenza da cui si evinceva che detta società aveva avuto conoscenza dell'avvenuto incidente, della richiesta di risarcimento dei danni e della possibilità di una transazione, sollecitata anche dal danneggiante).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)