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Sez. 3, Sentenza n. 2988 del 28/03/1994 (Rv. 485944 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Richiesta del danneggiato all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Atti idonei - Funzione.
Stato
decisa il 1994-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485944-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può esser soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, perché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o pagata una provvisoriale, dai quali risulti che l'assicuratore è a conoscenza della richiesta e ne ha potuto valutare la fondatezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)