Sez. L, Sentenza n. 9910 del 20/06/2003 (Rv. 564455 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Termine per la notifica della memoria contenente l'appello incidentale - Natura - Inosservanza - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fissazione di un nuovo termine perentorio da parte del giudice - Necessità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge - cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione -, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, e ciò sia per il tenore letterale della disposizione di legge, sia per ragioni di ordine sistematico, quali la brevità del termine assegnato e la conseguente difficoltà di osservarlo per la parte che ne è onerata, nonché la necessità di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni di non ragionevole discriminazione (quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto), della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che, in caso di mancata comunicazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, che risulti, tuttavia, tempestivamente depositata, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione omessa (o invalida), sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)