Sez. 3, Sentenza n. 8723 del 31/05/2012 (Rv. 622781 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Notifica della comparsa contenente l'appello incidentale - Tempestivamente richiesta, ma tardivamente eseguita - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello incidentale - Esclusione - Onere dell'appellante incidentale di chiedere termine per il rinnovo - Necessità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la circostanza che l'appellante principale abbia ricevuto la notifica dell'appello incidentale meno di dieci giorni prima di quello fissato per la discussione, in violazione del termine di cui all'art. 436 cod. proc. civ., non rende inammissibile l'appello incidentale, se la comparsa di risposta sia stata comunque tempestivamente depositata, e la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario sia avvenuta prima dello spirare del termine suddetto. In tale ipotesi, tuttavia, poiché l'appellante principale ha comunque diritto a godere per intero del termine di dieci giorni per preparare la propria difesa, dinanzi all'eccezione di tardività della notifica dell'appello incidentale, è onere di chi l'abbia proposto chiedere al giudice la fissazione di un nuovo termine per rinnovarla, restando altrimenti inammissibile l'impugnazione incidentale ove manchi detta istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)