Sez. 5, Sentenza n. 1795 del 19/04/1999 Cc. (dep. 27/04/1999) Rv. 213181 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Continuazione - Sussistenza - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Requisiti di legge - Assenza di motivazione - Nullità della sentenza - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Nel giudizio di patteggiamento, non è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati contestati, bastando una succinta indicazione degli elementi in tal senso significativi risultanti dal testo della sentenza impugnata, ovvero l'enunciazione di effettuato accertamento, con esito positivo. È tuttavia nulla la sentenza qualora, nell'applicazione della continuazione, il giudice ometta totalmente la motivazione sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge; invero, al giudice del patteggiamento non è riservata una funzione meramente notarile, sicché egli non può limitarsi a recepire acriticamente l'accordo delle parti, e ciò proprio e specialmente quando il medesimo non si contiene nella determinazione della pena per il reato contestato nel procedimento speciale ma, coinvolge in unico trattamento sanzionatorio reati trattati in diversi giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)