diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 18/03/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 207625 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Reato continuato - Configurabilità - Motivazione - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207625-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

È nulla la sentenza di patteggiamento, quando il giudice, nell'applicare l'istituto della continuazione, abbia omesso la motivazione sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge penale, non avendo il magistrato funzione meramente notarile e non potendosi limitare a recepire acriticamente l'accordo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)