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Sez. 6, Sentenza n. 37756 del 23/09/2002 Ud. (dep. 08/11/2002) Rv. 222929 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Difensore delle parti private - Difensore della parte civile - Legittimazione a proporre impugnazione - Esclusione - Necessità - Procura speciale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222929-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE

Il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione, in assenza di una specifica procura, attesa la mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso (presente invece per il difensore dell'imputato). Per esercitare tale facoltà è necessario che il difensore sia munito di specifica procura a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., che è possibile rilasciare sia prima che dopo la pronuncia da impugnare. Ne consegue che il mandato ad impugnare può essere sicuramente ricompreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, a condizione che sia espressamente previsto il conferimento dello specifico potere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 37 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)