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Sez. 1, Sentenza n. 17899 del 18/02/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228285 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Convalida del giudice - Mancata previsione di un termine "ad quem" - Individuazione in rapporto a quello eventualmente fissato dal Questore o a quello entro il quale il P.M. deve chiedere la convalida - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228285-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Nel procedimento di convalida del divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 Legge 401/89, è necessario che il Gip convalidi il divieto de quo non prima del termine eventualmente indicato dal Questore nel suo provvedimento per la presentazione di memorie o comunque non prima del termine di 48 ore previsto per la richiesta di convalida da parte del P.M.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)