Sez. 3, Sentenza n. 11467 del 06/02/2007 Cc. (dep. 16/03/2007) Rv. 235957 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di acceso - Ex art. 6 L. n. 401 del 1989 - Termine per le deduzioni dell'interessato - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Nel procedimento di convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, imposto ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, occorre assicurare all'interessato un termine adeguato per la presentazione al giudice delle proprie deduzioni, e che va rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale è stata richiesta la convalida o a quello di 48 ore entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida stessa.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)