Sez. 3, Sentenza n. 377 del 16/12/2008 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242166 - 01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Ordinanza di convalida del G.i.p. - Annullamento con o senza rinvio - Casi - Individuazione.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento dell'ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto "con rinvio" nel caso di mancata concessione all'intimato del termine per l'esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere disposto "senza rinvio" nel caso di mancata osservanza da parte del P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)