Sez. L, Sentenza n. 797 del 28/01/1983 (Rv. 425538 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CONCETTO DI GIUSTA CAUSA EX ART. 2119 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CONCETTO DI GIUSTA CAUSA EX ART. 2119 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
Per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di Agenzia e quella dello scioglimento nel rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento della fiducia, il concetto di "giusta causa" di cui all'art. 2119 cod. civ. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia o no avvenuto per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Conf 6338/80, mass n 410079; (Conf 1295/77, mass n 384989, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)