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Sez. L, Sentenza n. 6338 del 05/12/1980 (Rv. 410079 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CONCETTO DI GIUSTA CAUSA EX ART 2119 COD CIV - APPLICABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410079-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - CONCETTO DI GIUSTA CAUSA EX ART 2119 COD CIV - APPLICABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*

Per l'evidente analogia che sussiste fra la disciplina del recesso nel contratto di Agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, il concetto di 'giusta causà di cui all'art 2119 cod civ ben puo essere utilizzato, pur nella sostanziale diversita delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilita di prosecuzione anche temporanea del rapporto. L'accertamento svolto dal giudice del merito circa la sussistenza di tale giusta causa e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente e logicamente motivato. (Conf 1295/77, mass n 384989).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)