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Sez. 2, Sentenza n. 3408 del 22/05/1986 (Rv. 446362 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446362-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI - INTERESSI - DECORRENZA.*

Nell'ipotesi di risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore a norma dell'art. 1453 cod. civ., gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono dalla notificazione della domanda di risoluzione, in quanto l'accertamento nel corso del giudizio della sussistenza ed entità del credito ha effetto retroattivo dalla data della domanda giudiziale, la quale costituisce atto di Costituzione in mora. (V 1722/63, mass n 262640; (Conf 5580/82, mass n 423324; (Conf 185/76, mass n 378841).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)