Sez. 3, Sentenza n. 5580 del 25/10/1982 (Rv. 423324 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DECORRENZA - DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DECORRENZA - DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.*
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 1 cod. civ., il debitore del risarcimento del danno causato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (mora ex re) dal giorno dell'illecito stesso. Quando, invece, l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se, a quella data, il credito non sia ancora liquido ed esigibile, poiché l'accertamento in corso di giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito ha effetto dalla data della domanda. (Conf 185/76, mass n 378841; (Conf 1097/73, mass n 363569; (Conf 3369/71, mass n 354909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)