Sez. 2, Sentenza n. 11744 del 01/08/2003 (Rv. 565602 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 cod. civ. il risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Applicabilità nelle azioni intese a far valere un diritto reale - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
L'art. 2058 secondo comma cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)