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Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 12/12/2025 Ud. (dep. 08/04/2026) Rv. 289719-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione mafiosa - Partecipazione - Prova - Dimostrazione del fatto storico indicativo dell'inserimento del soggetto nella vita associativa - Accertamento della condotta tipica - Regola di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Applicazione ad entrambi i passaggi valutativi - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289719-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di prova della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il giudice è tenuto ad una duplice applicazione della regola valutativa degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde ritenere dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio, prima i fatti storici indicativi dell'avvenuto inserimento del soggetto nella vita associativa, e poi, attraverso l'esame della valenza indicativa di ciascuno di quei singoli fatti, la configurabilità della condotta tipica e punibile secondo la disposizione incriminatrice.

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)